(A firma di Ernesto Placidi, Direttore provinciale ACLI) –

Per chi matura i requisiti alla pensione a partire dal 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la cosiddetta finestra “mobile” o a “scorrimento”, introdotta dalla manovra finanziaria dell’estate scorsa.
Si tratta di un’uscita personalizzata che fissa la decorrenza della pensione trascorso un determinato periodo di tempo dal momento in cui vengono perfezionati i requisiti di età e contribuzione.
Cambia dunque il precedente regime delle due o quattro finestre fisse annuali, assegnate in base al semestre o al trimestre di maturazione dei requisiti.
Con le nuove regole la decorrenza si colloca:

  • 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti se la pensione è liquidata a carico di una gestione dei lavoratori dipendenti (pubblici o privati);
  • 18 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti se la pensione è liquidata a carico di una delle gestioni dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti o Coltivatori Diretti).
    La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo allo scadere del differimento dei 12 o 18 mesi.

In sostanza, la finestra si apre a partire dal 13° o 19° mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.
Per i lavoratori che hanno svolto lavori usuranti sono in arrivo condizioni più favorevoli: riduzione dell’età, quota più bassa, ecc.
Va sottolineato che se il lavoratore raggiunge l’anzianità contributiva minima con il cumulo di contribuzione da lavoro dipendente e autonomo, matura il diritto a pensione secondo i requisiti previsti per i lavoratori autonomi, anche se il lavoro dipendente è attuale o prevalente nella carriera.
La cessazione dell’attività lavorativa dipendente, che resta requisito indispensabile per il diritto alla pensione di vecchiaia e d’anzianità, può intervenire anche successivamente alla data in cui si raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi.
Il lavoratore, una volta acquisito il diritto alla pensione ha la facoltà di esercitarlo in qualunque momento dall’apertura della finestra d’accesso.