(A firma di Carlo Imperatore, Vice Direttore Confindustria L’Aquila) –

Per comprendere la portata dell’accordo interconfederale siglato il 28 giugno scorso basterebbe citare le parole di Pietro Ichino, secondo il quale, in seguito alla firma, “ci avviamo a conclusione della lunghissima fase del cosiddetto “diritto sindacale transitorio”.
E bipartisan è l’opinione secondo cui con questo accordo venga posta la parola fine ad un decennio di relazioni sindacali convulse, rissose e troppo spesso improduttive completando l’impianto complessivo degli assetti della contrattazione collettiva, definito con l’accordo interconfederale del 15 aprile 2009.
Come riportato nell’intervista rilasciata dal Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia a Il Sole 24 ore, le Parti Sociali hanno deciso di proporre un new deal delle relazioni industriali, con l’obiettivo primario di lanciare un segnale forte al Paese.
Si tratta di una fondamentale assunzione di responsabilità alla quale nessuna delle Parti Sociali si è sottratta, inclusa la CGIL che, nonostante la forte opposizione interna della FIOM, sembra aver ritrovato la strada della condivisione e voler chiudere la stagione degli accordi separati.
Lasciando, volutamente, a margine di questo articolo ogni considerazione sulle possibili ripercussioni che l’accordo in questione potrà avere sui “casi” Pomigliano e Mirafiori, è opportuno spiegare seppur brevemente, quali siano gli elementi di novità da questo introdotti.
Il testo dell’accordo è costituito da otto punti, indirizzati a muoversi su tre principali direttrici: la misurazione della rappresentatività dei sindacati; il tema dell’effettività (gli impegni presi si rispettano), dell’efficacia (gli impegni valgono per tutti i sindacati ed i lavoratori presenti in azienda) e dell’esigibilità (contrasto agli scioperi strumentali) della contrattazione aziendale economica, normativa ed “in deroga”; le clausole di tregua sindacale.
Le premesse sono servite a sottolineare la piena condivisione di alcuni principi: l’interesse a definire nell’ambito dell’autonomia collettiva le regole per la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali; l’obiettivo di realizzare un sistema di relazioni industriali fattore di competitività; la centralità del valore del lavoro; il valore della contrattazione collettiva volta al raggiungimento di risultati funzionali all’attività delle imprese ed alla crescita dell’occupazione; la necessità di fare affidamento su un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato che dia certezza sui soggetti, i tempi, i contenuti della contrattazione ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle regole concordate; l’obiettivo di sviluppare e diffondere la contrattazione aziendale promuovendone l’effettività e garantendo la certezza delle scelte operate fra aziende a sindacati, fermo restando il ruolo del contratto nazionale.
Al primo punto dell’accordo, con uno strumento che potremmo definire “contrattuale”, le parti hanno deciso di dare una risposta al vuoto lasciato dalla disapplicazione dell’art. 39 della Costituzione, individuando nel 5% del totale dei lavoratori di categoria cui si applica il CCNL la soglia per accedere alle contrattazioni. Viene fornito, come criterio primario per stabilire la rappresentatività, il numero degli iscritti determinato attraverso “le deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori”. Questi dati nelle previsioni dell’accordo confluiranno nel database predisposto dall’INPS, il quale avrà il compito di certificare il dato e di trasmetterlo al CNEL. Con la successiva ponderazione con i consensi ottenuti in sede di elezione delle RSU, si otterranno i risultati utili al fine del raggiungimento della succitata soglia minima.
Al punto 2 si conferma il ruolo che nel 2009 è stato attribuito al contratto nazionale di categoria (“la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori…”).
Al punto 3 si ricorda il “collegamento” fra contrattazione nazionale e contrattazione collettiva aziendale confermando un altro principio del 2009 in base al quale la contrattazione aziendale “si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal Ccnl o dalla legge”.
Scorrendo l’elenco dei punti dell’accordo, si arriva poi a quelli con maggiore portata innovativa e, soprattutto, dotati di efficacia immediata.
Come accennato, in risposta alle esigenze di flessibilità, modulabilità ed efficacia erga omnes della contrattazione aziendale, il punto 4 del testo sancisce l’efficacia di questa nei confronti di tutto il personale in forza ed il vincolo di tutte le OO. SS. firmatarie dell’accordo che operano all’interno dell’azienda qualora l’Accordo aziendale sia stato approvato dalla maggioranza dei componenti delle R.S.U. (rappresentanze sindacali unitarie), elette secondo le regole interconfederali vigenti” Nel caso, invece, in cui la rappresentanza dei lavoratori sia affidata alle RSA, il criterio della maggioranza sarà applicato misurando (annualmente) la rappresentatività di ciascuna sigla che esprima RSA in azienda. Per le RSA, le parti firmatarie dell’accordo 28 giugno stabiliscono anche una durata triennale (non prevista dallo Statuto dei Lavoratori) come per le RSU e proprio per garantire “analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
Considerata la differente natura – elettiva, per le RSU, di nomina dei sindacati, per le RSA – e quindi il possibile disallineamento fra la rappresentatività intrinseca delle RSU e la rappresentatività relativa delle RSA anche “misurate” sulle deleghe (la percentuale degli iscritti potrebbe essere minima rispetto al numero complessivo dei dipendenti), le parti hanno stabilito che gli accordi approvati a maggioranza delle RSA devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle RSA a seguito di una richiesta, avanzata entro 10 giorni dalla conclusione dell’accordo, da almeno un’organizzazione sindacale (espressione di una Confederazione sindacale) firmataria dell’accordo interconfederale del 28 giugno od almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione viene stabilito il quorum del 50% più 1 degli aventi diritto al voto, mentre per respingere l’intesa occorre che si esprima la maggioranza semplice dei votanti.
Strumentalmente carica di impatto ideologico è la previsione (punto 6) dell’effetto vincolante delle clausole di tregua sindacale sottoscritte in sede aziendale per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori e per le OO. SS. firmatarie di questo testo. Nonostante infatti le dichiarazioni a firma FIOM, che pongono forte accento sulla questione, le Parti Sociali hanno trovato convergenza su questo punto proprio al fine di garantire l’esigibilità dei contratti aziendali e tutelare l’affidamento da esse posto nell’esecuzione dell’accordo contrattuale, vincolando essi sempre e comunque le OO. SS. firmatarie e le rappresentanze sindacali, non il singolo lavoratore.
Il punto 7, fondamentale per la flessibilità del sistema di contrattazione aziendale, è il paragrafo di chiusura dell’accordo, nel quale, seppur baroccamente definite, vengono affrontate le deroghe al CCNL. Le parti potranno quindi muoversi più facilmente, seppur nei limiti delle procedure previste dal CCNL, e riferendosi solo “agli istituti del CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro”, nei percorsi di modifica, purché essi siano finalizzati alla gestione di situazioni di crisi, oppure ci si trovi in presenza di significativi investimenti per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa. Inoltre, solo queste intese modificative devono essere concluse “con le rappresentanze sindacali operanti in azienda (la formula indica indifferentemente RSA o RSU) d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali.
Con il punto 8, infine, le Parti rinnovano al Governo l’invito a rendere strutturali le misure di incentivazione fiscale e contributiva per la contrattazione aziendale che collega aumenti retributivi a incrementi di produttività.
La Presidente Emma Marcegaglia, nell’ultima Assemblea di Confindustria, affermò: ” … Per un’Italia in cui ai giovani sia riservato un futuro meno incerto, dobbiamo riprendere in mano le leggi sul lavoro …
Vogliamo assolutamente, in tempi brevi, arrivare a un accordo condiviso sulla rappresentanza e sulla esigibilità dei contratti. Servono regole che, per la governabilità delle aziende e per la tutela stessa dei lavoratori, sanciscano che un accordo firmato dalla maggioranza vale per tutti. È un problema che va affrontato senza freni ideologici, con grande serietà. In termini culturali, prima che di appartenenze politiche o di vetusti riflessi condizionati …
Questo è l’unico modo per consegnare all’Italia un futuro migliore e più giusto verso giovani, donne e Mezzogiorno …”.
Ci stiamo arrivando.