(A firma di ) –
Il 30 aprile 2008 entrano in vigore importanti novità
in materia di assegni, contante e libretti al
portatore, che mirano a garantire una maggiore
trasparenza delle operazioni effettuate e una più
ampia tutela dei soggetti che utilizzano tali
strumenti. Tali novità derivano dalle disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 231/2007, teso
a contrastare il riciclaggio dei proventi di attività
criminose e il finanziamento del terrorismo.
È
importante conoscere le nuove regole per poterle
seguire correttamente e per evitare di incorrere
nelle sanzioni previste per chi non le rispetta. Per
gli assegni, le novità più significative riguardano il
fatto che le banche e Poste Italiane S.p.A.
rilasceranno, di norma, tali strumenti muniti della
clausola di non trasferibilità. Gli assegni possono
essere rilasciati in forma libera solo su richiesta
scritta del cliente; in tal caso per ciascun modulo
deve essere pagata la somma di 1,50 euro a titolo
di imposta di bollo.
Le girate devono sempre
contenere il codice fiscale del girante; in caso
contrario l’assegno non può essere pagato. In ogni
caso, per tutti gli assegni di importo pari o
superiore a 5.000 euro è obbligatorio indicare il
beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli
assegni emessi all’ordine del traente (per es. con
la dicitura a me medesimo) non possono circolare
e devono essere unicamente girati per l’incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.. Il limite
massimo per effettuare trasferimenti in contante
tra soggetti diversi scende da 12.500 a 5.000 euro.
Il trasferimento di somme più elevate può avvenire esclusivamente tramite banche, Poste Italiane S.p.a. e istituti di moneta elettronica.
Tali regole si applicano anche ai libretti di deposito bancari e postali al portatore e ai titoli al portatore.
I libretti di deposito di importo pari o superiore a 5.000 euro non possono più essere al portatore.