(A firma di Manuela Polidoro) –
L’ingiunzione fiscale è uno strumento legittimo per la riscossione delle sanzioni amministrative. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione II, nella sentenza n° 8460 del 09/04/2010.
Una pronuncia decisiva che, dopo anni di copiosi dibattiti, in uno scenario giurisprudenziale che, negli ultimi tempi, aveva registrato un certo fermento (cfr. Consiglio di Stato 5271/2005; Tar Lecce 3067/2008 e 1294/2009), segna un passo in avanti affermando il principio di diritto per cui “dalla previsione di utilizzabilità della procedura di ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n° 639, contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, art. 52, comma 6 non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285”. Nel cassare la sentenza di un Giudice di Pace di Manduria la Corte di Cassazione riscrive il sistema della riscossione delle sanzioni Cds, scardinando il presunto dogma della specialità e della universalità del ruolo quale strumento di esazione delle multe. Sotto la lente dei giudici della Cassazione l’ingiunzione fiscale guarda al futuro con ancor più serenità, perché è a pieno titolo strumento giuridico a disposizione degli Enti e dei concessionari dei tributi locali per la riscossione delle sanzioni amministrative.
Una sentenza dal cuore produttivo che riorganizza il sapere con due passaggi argomentativi che stringono, in particolare, sull’analisi interpretativa del disposto normativo di cui all’art. 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 per cui, la Corte in ordine alla modalità di riscossione, osserva l’ampiezza del riferimento alle “altre entrate” senza distinzioni di sorta in grado di instaurare un rapporto esclusivo tra una specifica entrata e uno specifico strumento di riscossione nonché, sul richiamo alla manovra anticrisi -Legge 3 agosto 2009n° 102- la quale, in occasione della previsione del condono delle multe, contiene in sé un esplicito riferimento all’ingiunzione fiscale per la riscossione delle sanzioni per violazioni al Cds. Portavoce della lapalissiana volontà legislativa di legittimare la riscossione delle sanzioni amministrative con l’ingiunzione, questa legge, secondo i giudici della Cassazione, sgombra il campo da qualsiasi incertezza esegetica.
L’impatto della pronuncia in esame, nell’immediato così come in prospettiva, è determinante: il punto di diritto inequivocabile che consacra la legittimità della riscossione delle sanzioni amministrative con l’ingiunzione fiscale fornisce una linea guida imprescindibile ai giudici di pace e tutti gli operatori di settore. Se parlare di rivoluzione copernicana può essere esagerato, di certo non sembrerà strano, da oggi in poi, parlare di un riassetto del sistema degli strumenti della riscossione nella più approfondita conoscenza delle possibilità offerte dal sistema.