(A firma di Ernesto Placidi,*Direttore Provinciale Patronato Acli) –

L’INPDAP, con la recente circolare n.26 del
13 giugno 2008, ha rivisto i criteri di calcolo
della pensione per coloro che hanno
maturato più di 40 anni di contribuzione
all’atto del collocamento a riposo.
E’ noto che gli elementi sui quali si basano
le operazioni di calcolo di una pensione
retributiva sono sostanzialmente due: la
media delle retribuzioni contributive di un
determinato periodo temporale di
riferimento e l’anzianità contributiva.
Questi due elementi interagiscono poi tra
loro nel senso che l’anzianità contributiva
sviluppa un’aliquota percentuale di
rendimento che va poi ad applicarsi sulla
retribuzione contributiva, determinando il
calcolo della pensione retributiva.

In pratica, il calcolo delle pensioni consta di
due quote. La quota A di pensione, nel
pubblico impiego, risulta generalmente più
favorevole rispetto alla quota B, in
relazione al secondo dei due parametri di
riferimento e cioè l’aliquota percentuale di
riferimento. Infatti, per tutte le anzianità
contributive maturate fino al 31.12.1994
permangono nel pubblico impiego le
particolari tabelle di rendimento della
specifica normativa di settore che
comportano un rendimento superiore al
2% annuo introdotto ex L.724/94 per le
anzianità acquisite dall’1.1.1995.
Sempre nel pubblico impiego, la quota B di
pensione è invece generalmente più
favorevole, rispetto alla quota A, in
relazione al parametro “retribuzione
contributiva”. La retribuzione media su cui
si calcola la quota B di pensione è
generalmente più favorevole di quella su
cui si calcola la quota, perché nella quota B
rientrano, dal 1.1.1996, anche le voci
accessorie che, viceversa, non rientrano
nella retribuzione pensionabile della quota
A.

Fatta questa premessa, si può verificare il
caso di una maggiore consistenza della
quota B rispetto alla quota A.
In altri termini, un lavoratore con 42 anni di
anzianità contributiva alla data del
pensionamento può trarre un vantaggio
conteggiando a ritroso i 40 anni dalla
cessazione, anziché conteggiando i 40
anni dall’inizio dell’assicurazione.
L’INPDAP, pertanto, d’ora in poi dovrà
procedere in tali fattispecie con
l’effettuazione di un duplice calcolo di
pensione: uno derivante dall’importo
spettante all’interessato considerando
nella quota A di pensione l’intera anzianità
maturata al 31 dicembre 1992 e nella quota
B l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1993,
limitata al raggiungimento di 40 anni di
anzianità contributiva; l’altro relativo
all’importo spettante all’interessato
considerando nella quota B di pensione
l’intera anzianità contributiva maturata dal
1 gennaio 1993 e nella quota A di pensione
solo gli anni necessari al raggiungimento di
un’anzianità contributiva complessiva
paria a 40 anni.

I pensionati che dovessero trovarsi in tali
condizioni possono recarsi presso gli uffici
del patronato Acli, o telefonare al numero
verde 800740044 per fissare un
appuntamento.