(A firma di Giancarlo Di Federico) –

È questa l’ultima novità dell’anno dopo la
possibilità offerta da qualche mese di
pagare i tributi gestiti da Soget tramite
l’intera rete dei Punti Vendita Lottomatica
Servizi presenti sull’intero territorio
nazionale. Un successo dietro l’altro
grazie ai continui accordi con importanti
società ed istituzioni ai massimi livelli.
Presso i nostri sportelli presenti nella
regione Abruzzo è possibile da gennaio
effettuare il pagamento della tassa automobilistica per i proprietari ivi residenti senza spese aggiuntive.
Bollo Auto
L a tassa automobilistica, più
comunemente denominato “bollo auto”,
è dovuta dal proprietario in ragione del
possesso del veicolo. In un limitato
numero di casi (ciclomotori, minicar), la
tassa in parola è dovuta in ragione della
circolazione su aree e strade pubbliche.
Su tale tributo, nel suo complesso, si è
formata nel corso degli anni una articolata stratificazione di competenze
che sono ripartite fra Stato e Regioni. Più
precisamente, nei riguardi delle 15
regioni a Statuto ordinario nonché delle
Province Autonome di Bolzano – Alto
Adige e Trento è stata affidata ogni
competenza di gestione afferente il
tributo, ivi compresa la riscossione,
l’accertamento, il recupero, i rimborsi e il
contenzioso.

Obbligato al pagamento è colui che, nel
pubblico registro automobilistico (Pra),
risulta proprietario del veicolo l’ultimo
giorno stabilito per il pagamento.
Il pagamento del bollo auto segue regole
diverse a seconda che si tratti di primo
pagamento ovvero di rinnovo
(versamento, cioè, collegato a un
pagamento precedente). Il rinnovo di
pagamento va infatti effettuato entro
l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza del bollo precedente.
Ad esempio, il bollo scaduto a luglio, va
rinnovato entro agosto, quello scaduto ad
agosto va rinnovato entro settembre.
Quando l’ultimo giorno del mese cade di
sabato o di giorno festivo, il termine è
prorogato di diritto al primo giorno
lavorativo successivo.
Per il pagamento
del primo bollo, i dati necessari per il
calcolo sono tutti presenti sulla carta di
circolazione; peraltro è importante
sapere che l’importo dovuto per il mese di
immatricolazione non è frazionabile in
base ai giorni ma va sempre pagato per
intero.

La riforma tariffaria
La più recente normativa ha introdotto
numerose novità in materia di bollo auto.
La principale riguarda una variazione di
tariffa per motocicli e autovetture.
Relativamente alle vetture, in particolare,
la tariffa dal 2007 opera in due modi. Per
quelle con potenza superiore alla media
(vale a dire con oltre 100 kW, costituenti
ad oggi l’otto per cento del parco
circolante) un aumento è previsto, ma esso è applicabile verso tutti solo per i kW
in eccesso rispetto ai primi 100. Mentre
per le vetture con potenza inferiore, pari al
92 per cento, l´aumento non è stabilito in
modo indiscriminato. L’incremento
percentuale, in tali casi, è infatti
decrescente, fino ad azzerarsi
allineandosi alla stessa tariffa in vigore nel
2006 (la quale, a sua volta, era ferma sugli
importi vigenti dal 1998).
Ciò è stato
previsto al fine di privilegiare i motori con
caratteristiche ambientali meno inquinanti
(Euro 5 o Euro 4).

Il nuovo tariffario, pertanto, stabilisce per
la prima volta, a parità di potenza, tariffe
differenziate che tengono conto della
efficienza energetica del motore e quindi
della diversa propensione
all’inquinamento.
Le nuove regole di
calcolo, come si diceva, riguardano solo
due tipologie di veicolo: autovetture e
motocicli (oltre agli autoveicoli a uso
promiscuo, che sono semplici vetture
classificate come “promiscui”, secondo
quanto consentito dalla normativa fino al
1999).
Per le altre categorie, quali a
esempio, ciclomotori, autocarri, motocarri,
autobus, rimorchi, trattori stradali,
autotreni, autoarticolati, roulottes,
autocaravan e altri veicoli speciali,
eccetera, resta immutato il quadro
tariffario previgente.
Secondo le nuove regole, il bollo auto per
le vetture si calcola tuttora, come in
passato, in base alla potenza del motore,
espressa in kW o in CV. La differenza sta
nel fatto che a partire dal 2007 gli importi di
tariffa sono stati ritoccati in aumento, ma
con percentuali gradatamente
decrescenti.

Più precisamente, gli importi
diminuiscono man mano che si riduce
l’attitudine all’inquinamento del motore. In
particolare, è stato previsto un trattamento
premiante nei riguardi delle vetture
appartenenti alla classe ambientale più
aggiornata (Euro 4 o Euro 5).
Per tale
categoria di veicoli, infatti, e limitatamente
ai primi 100 kW (ovvero limitatamente ai primi 136 CV), la tariffa non ha subito
aumenti rispetto agli importi in vigore
nel corso degli anni precedenti. Un
ritocco, invece, è stato previsto per
classi ambientali del motore a
maggiore propensione inquinante (da
Euro 3 a Euro zero).

Le novità si
fermano qui per le vetture fino a 100
kW (uguale a 136 CV). Limitatamente
alle vetture con potenza superiore alla
media è stata altresì prevista una
ulteriore variazione tariffaria la quale
prescinde dalla attitudine del motore
all’inquinamento.
Tale incremento,
tuttavia, funziona con la tecnica “a
scaglioni”: i primi 100 kW vengono
sempre tassati con la tariffa base
riconosciuta per la classe ambientale
di appartenenza, mentre su ogni kW
successivo si applica un aggravio.
Tutto ciò ha consentito di spalmare
l’aumento in maniera graduata, senza
sbalzi repentini fra livelli di potenza
vicini fra loro. Pertanto anche nei
riguardi delle auto di potenza superiore
alla media, la tariffa unitaria cresce
solamente per i kW in eccesso rispetto
ai primi 100 (per i quali invece gli importi
rimangono gli stessi previsti per le auto
più piccole).