(A firma di Ernesto Placidi, Direttore Provinciale Acli) –

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato e pubblicato sulla G.U. n.108 del 11/5/2011 il Decreto Legislativo che regola i benefici pensionistici per i
“lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, comunemente chiamato il “Decreto sui lavori usuranti”.
L’intera normativa è entrata in vigore il 26 maggio 2011.
La lunga gestazione di un provvedimento atteso da anni ha contribuito ad alimentare diffusi malintesi fra i lavoratori e talora anche fra i commentatori.
La norma ha per obiettivo di regolare il diritto al pensionamento anticipato per chi sia stato addetto ai “lavori usuranti”. Dunque, per maggiore chiarezza: il beneficio consiste nella riduzione dei requisiti dell’età anagrafica e della relativa quota per chi debba accedere al pensionamento di anzianità secondo la combinazione di età e di anzianità, ferma restando l’età minima di 57 anni e l’anzianità minima di 35 anni.
Non riguarda dunque il pensionamento di anzianità con 40 anni ne il pensionamento di vecchiaia.
Non riguarda naturalmente chi sia già andato in pensione, dal momento che le agevolazioni non consistono nel riconoscimento di anzianità contributive aggiuntive rispetto a quelle maturate nella carriera lavorativa.
È totalmente fuori luogo dunque la richiesta di ricostituzioni di pensioni già liquidate.
Sia la legge delega che il Decreto delegato fanno costante riferimento solo ai lavoratori dipendenti. Questo, almeno per ora e salvo improbabili aperture ministeriali, significa che l’attività considerata “usurante” deve essere stata svolta in qualità di lavoratore dipendente e che il diritto alla pensione deve essere maturato secondo i requisiti richiesti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o nella gestione a cui essi siano iscritti.
Questa è, oggi, l’interpretazione che emerge anche tenendo conto della relazione illustrativa che ha accompagnato il decreto. Ma si tratta comunque di una interpretazione che, se confermata, si esporrebbe a pesanti rilievi critici. Non sarebbe ragionevole infatti escludere dal diritto al pensionamento anticipato il lavoratore che, avendo svolto il lavoro usurante in qualità di dipendente, abbia poi altri periodi di contribuzione maturata nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.
È comunque opportuno, prima di consigliare scelte che possano rivelarsi inefficaci o errate, attendere che sul punto si pronunci l’Inps, l’Inpdap ed eventualmente il Ministero competente.

Categorie di lavoratori interessate al DL:

  1. 1) lavoratori impegnati in mansioni usuranti
  2. 2) lavoratori notturni
  3. 3) lavoratori addetti alle lavorazioni “a catena”
  4. 4) conducenti di veicoli, di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Ogni categoria deve possedere le seguenti caratteristiche:

1) Lavoratori impegnati in mansioni usuranti,
cioè quelli esposti ad una maggiore gravità dell’usura individuate con Decreto Ministeriale del 19/5/1999, cd. Decreto Salvi e sono:

lavori in galleria, cava o miniera,
mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità

lavori nelle cave,
mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

lavori nelle gallerie,
mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

lavori svolti dai palombari;
lavori ad alte temperature,
mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

lavorazione del vetro cavo,
mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

lavori espletati in spazi ristretti,
con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

Lavori di asportazione dell’amianto,
mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità

2) Lavoratori notturni,
quando si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) lavoratori adibiti ad un lavoro a turni
(cd. turnisti) e che prestino servizio per almeno 6 ore nel periodo notturno: questo significa che nelle 6 ore deve essere compreso l’intervallo fra la mezzanotte e le 5. Per accedere ai benefici del pensionamento anticipato è poi necessario dimostrare di aver lavorato al turno notturno per un certo numero di giorni all’anno. E così:

  • – per chi matura il diritto al pensionamento anticipato dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 sono richiesti almeno 78 giorni lavorativi all’anno;
  • – per chi matura il diritto al pensionamento anticipato dal 1 luglio 2009 sono richiesti almeno 64 giorni lavorativi all’anno. (Vedremo però in seguito che solo con 78 notti annue si ha diritto al beneficio pieno, con 64 notti si avrà diritto ad un beneficio ridotto)


b) lavoratori non tenuti ai turni
ma che svolgono un lavoro che occupa almeno 3 ore nell’intervallo compreso fra la mezzanotte e le 5, per l’intero anno.

3) Lavoratori addetti alle lavorazioni “a catena”,
cioè quelli che abbiano un’organizzazione del lavoro con ritmi misurati, o che impegnino il lavoratore in un ciclo ripetitivo rispetto ad un pezzo staccato del prodotto finale.

4) Conducenti di veicoli, di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo,
cioè i conducenti di mezzi pubblici che abbiano una capienza complessiva (quindi compreso l’autista) non inferiore a 9 posti.
Sono dunque esclusi, e questo non potrà che destare polemiche, i conducenti di veicoli pesanti che trasportano merci.
Una volta accertato che il lavoratore ha effettivamente svolto l’attività considerata usurante (o, come dice la legge, “particolarmente faticosa e pesante”), occorrerà verificare se la durata di questa sia tale da comportare il diritto al pensionamento anticipato.
In termini più immediati: quanto deve durare l’attività usurante per produrre il diritto ai benefici pensionistici?
Per le pensioni che hanno decorrenza entro il 31 dicembre 2017 è necessario dimostrare di aver svolto l’attività usurante per almeno 7 anni negli ultimi 10, compreso l’anno in cui maturano i requisiti;
per le pensioni che avranno decorrenza dal 1 gennaio 2018 è necessario dimostrare di aver svolto l’attività usurante almeno per la metà della vita lavorativa complessiva.
Sono utili solo i periodi di effettivo svolgimento dell’attività, e sono dunque esclusi dal computo i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa; restano cioè valutabili quei periodi in cui risulti corrisposta una retribuzione ridotta (cig a orario ridotto ecc.).

Il beneficio pensionistico
Abbiamo ricordato in premessa che il beneficio pensionistico consiste in una riduzione dei requisiti, di età e di contribuzione, richiesti per il pensionamento di anzianità.
A regime la norma prevederà una riduzione di tre anni sia dell’età minima sia della cosiddetta quota (la somma fra età anagrafica e l’anzianità contributiva).
Questo accadrà però solo a partire dal 1 gennaio 2013.
Nella fase transitoria, che dura dal 2008 al 2012, il beneficio è ridotto e viene gradualmente innalzato come segue:
Dal 01/07/2008 al 30/06/2009 – Riduzione età anagrafica 1 anno – Riduzione quota 1 anno.
Dal 01/07/2009 al 31/12/2009 – 2 anni – 2 unità

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 – 2 anni – 1 unità
Dal 01/01/2011 al 31/12/2012 – 3 anni – 2 unità
Dal 1° gennaio 2013 – 3 anni – 3 unità
Questi benefici spettano a chi abbia svolto, per almeno 7 anni nel decennio precedente, le mansioni particolarmente usuranti, i lavori a catena, i servizi di trasporto pubblico e i turnisti con almeno 78 notti all’anno.

Particolarità per i lavoratori notturni con meno di 78 notti annue

Si è innanzi precisato che si considerano lavoratori notturni, oltre a coloro che svolgono la loro attività nel periodo notturno per almeno tre ore e per l’intero anno, anche i turnisti che svolgono la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore e per almeno 78 giorni all’anno. Al di sotto delle 78 notti all’anno non sono ammessi ai benefici per maturare i requisiti (ridotti) fra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009.
Per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato dal 1 luglio 2009 in poi la riduzione dell’età anagrafica minima e della quota sarà così riconosciuta:

– 1 anno per coloro che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;
– 2 anni per coloro che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.
Va da sé che per accedere al beneficio è necessario che i lavoratori in questione abbiano svolto per 7 anni negli ultimi 10 (compreso l’anno di maturazione dei requisiti), il numero minimo indicato di notti ogni anno.

Lavoro notturno misto

In altri termini, se per esempio nei 7 anni considerati ha lavorato per 4 anni al ritmo di 74 notti all’anno e gli altri 3 al ritmo di 65 notti all’anno, spetterà una riduzione pari a 2 anni, perché è prevalente la fascia 72 – 77 notti.
Lo stesso meccanismo si applica ai turnisti che abbiano, nel periodo di riferimento (7 anni o metà della vita), periodi di lavoro notturno inferiore a 78 notti annuali e altra attività usurante.
Anche qui, per determinare il beneficio, cioè la riduzione dei requisiti pensionistici, è necessario considerare la prevalenza del lavoro notturno.
È cioè necessario valutare se il lavoro notturno (inferiore a 78 notti ma comunque compreso nelle fasce 64 – 71 o 72 – 77) sia stato svolto per un tempo maggiore rispetto ai diversi lavori usuranti.
E così spetterà una riduzione di 1 anno o di 2 anni del requisito pensionistico se nel periodo di riferimento la prevalenza sarà di lavoro notturno rispettivamente a 64 notti annuali o 72 annuali.

Decorrenza dei trattamenti pensionistici

I trattamenti anticipati di anzianità sono soggetti al regime delle decorrenze vigente al momento della maturazione dei requisiti.
Per chi perfeziona i requisiti d’accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2010, si applicano le due “finestre” annuali, gennaio e luglio, a seconda del semestre di maturazione del diritto alla pensione.
Per chi matura i requisiti a partire dal 1° gennaio 2011 si applica la c.d. finestra “mobile”.
In ogni caso il trattamento di pensione liquidato sulla base dei requisiti ridotti non può avere una decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto. La prima decorrenza utile dunque può essere giugno 2011 e vale per chi abbia maturato il requisito ridotto nel primo semestre del 2010. Per chi invece abbia maturato il requisito ridotto (quota 94 ma con età minima 57 anni e anzianità minima 35 anni) nel secondo semestre 2010, la prima decorrenza utile potrebbe essere luglio 2011.

Incumulabilità con altre tipologie di benefici

Sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento previsti da altri regimi previdenziali alternativi all’assicurazione generale obbligatoria che accedono alla pensione di anzianità con requisiti più favorevoli (personale militare, polizia, corpo dei vigili del fuoco, ecc.). Tali benefici non possono comunque essere cumulati o integrati con le agevolazioni previste per i lavoratori addetti ad attività usuranti.

La domanda

Due sono le domande da presentare: quella intesa ad ottenere la pensione di anzianità e quella intesa ad ottenere il riconoscimento delle condizioni (natura dell’attività, durata del lavoro usurante) che comportano il diritto ai benefici pensionistici di riduzione dei requisiti.
Le domande sono tra loro distinte e seguono tempi diversi.
La domanda di pensione segue le regole legate alla maturazione dei requisiti, alla decorrenza mentre la domanda di riconoscimento del diritto ai benefici legati allo svolgimento di lavori faticosi e pesanti deve essere presentata entro i tempi previsti dal Decreto. E cioè:
– Entro il 30 settembre 2011, qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
– Entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati per coloro che maturano tali requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

L’ente pensionistico comunica all’interessato, in caso di accertamento dei requisiti per il lavoro usurante, la prima decorrenza utile del trattamento di pensione.
La presentazione della domanda oltre i termini comporta, in caso di esito positivo, il differimento della decorrenza della pensione anticipata di:
– 1 mese se il ritardo è compreso in un mese;
– 2 mesi se il ritardo è compreso tra uno e due mesi;

– 3 mesi se il ritardo è di tre mesi o oltre.
In presenza di lavoratori che abbiano già cessato il lavoro e che ritengano di aver maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità anticipato secondo i termini appena illustrati, è prudente presentare subito la domanda di pensione di anzianità, riservandosi poi di presentare entro settembre, quando le modalità saranno meglio definite dall’Inps, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle condizioni previste per il diritto in questione.
Trattandosi di lavoratori che hanno già cessato il rapporto di lavoro la presentazione della domanda di pensione non comporta alcuna conseguenza in peggio anche nel caso in cui questa non trovi alla fine accoglimento.
Molti di questi lavoratori si trovano probabilmente oggi in godimento dell’indennità di mobilità.
Il diritto ai benefici per lavoro usurante esiste solo se nell’anno in cui risultano maturati i requisiti (ridotti) per la pensione di anzianità hanno svolto attività considerata faticosa e pesante secondo i criteri stabiliti dal Decreto. Quindi potrebbe essere richiesto che il requisito debba risultare maturato alla data della cessazione del rapporto, cioè in data anteriore all’entrata in mobilità.
La domanda di riconoscimento delle condizioni per il diritto al requisito ridotto per la pensione di anzianità deve essere presentata all’Istituto Previdenziale presso cui il lavoratore è iscritto e deve essere corredata da documentazione di data certa (cioè dell’epoca in cui si è svolta l’attività usurante) da cui emerga la sussistenza dei requisiti per l’anticipo del pensionamento, sia rispetto alla tipologia dell’attività che per la sua durata.
Non si conosce per ora la forma e la modulistica che gli Istituti vorranno adottare.
Il Decreto individua come utile per la completezza della domanda la seguente documentazione:
a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale,
territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed
eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;
g) comunicazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 1;
h) comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 2;

i) carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida.
l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 15 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
o) altra documentazione equipollente.
Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile al lavoratore la documentazione da produrre a corredo della domanda.
FOCUS
In conclusione per il pensionamento il percorso è il seguente:

1) Preliminarmente il lavoratore deve dimostrare:

a. di aver svolto le mansioni usuranti nelle attività elencate nella tabella allegata al DM 19/5/1999;

b. oppure di aver svolto “lavori a catena” nelle produzioni elencate nella tabella allegata al Decreto;

c. oppure di aver svolto lavoro notturno per almeno 78 notti all’anno e per almeno 6 ore che abbraccino l’intervallo fra la mezzanotte e le 5;

d. oppure di aver svolto lavoro notturno per meno di 78 notti all’anno, ma comunque un numero di notti comprese fra 64 e 71 o fra 72 e 77, e sempre a 6 ore per notte (requisito utile solo per chi matura i requisiti per l’anzianità dal 1 luglio 2009 in poi);

e. oppure di aver svolto lavoro notturno per almeno tre ore nell’intervallo compreso fra la mezzanotte e le 5 e per l’intero anno.

2) Si passa poi a valutare la durata dei lavori appena elencati. Per le pensioni che hanno decorrenza fino al 2017 è sufficiente che la durata dei lavori utili non sia inferiore a 7 anni nell’ultimo decennio, e che fra i 7 anni sia compreso l’anno di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità anticipata. Per le pensioni che avranno decorrenza dal 2018 invece il diritto ai benefici pensionistici sarà riconosciuto solo se la durata dei lavori non sia inferiore alla metà della vita lavorativa complessiva.

3) Verificata la durata, si dovrà calcolare il momento in cui si perfezionano i requisiti ridotti per la pensione di anzianità. Si individua innanzi tutto il momento in cui maturano i 35 anni di anzianità contributiva utile, poi l’età anagrafica richiesta nei vari anni (fino al 2012 l’età minima è 57 anni per tutti tranne che per i lavoratori turnisti notturni che hanno meno di 78 notti all’anno), e quindi la quota fissata per i diversi anni, secondo la tabella innanzi riportata. Sul calcolo della quota valgono le regole già altrove illustrate, per cui spesso non sarà sufficiente aver maturato sia i 35 anni di anzianità sia l’età anagrafica minima: sarà anzi necessario aggiungere metà anno all’uno e all’altro elemento. Esempio: nel 2010 per maturare quota 94 non è sufficiente sommare 35 (anzianità minima) e 57 (età minima); è necessario incrementare l’uno e/o l’altro elemento.

4) Una volta fissato il momento in cui risulta perfezionato il requisito ridotto, non resta che individuare la finestra secondo le regole vigenti alla data in cui è maturato il requisito stesso. Se la finestra risulta già aperta la pensione decorrerà dal mese successivo alla domanda.