(A firma di .) –

Credito d’imposta finalizzato alla
creazione di nuovo lavoro stabile nel
Mezzogiorno è questo il beneficio del
bonus fiscale spettante nella misura del
50% dei costi salariali, da utilizzare in
compensazione.
L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro
che hanno assunto o assumono a tempo
indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13
maggio 2013, personale “svantaggiato” o
“molto svantaggiato” in Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sicilia e Sardegna.
La misura ha l’obiettivo di promuovere “le
opportunità di impiego per queste
particolari categorie di lavoratori,
incrementando la base occupazionale
delle imprese che li assumono. Vengono
mobilitati, a questo scopo, 142 milioni di
euro del Fondo Sociale Europeo,
attraverso la riprogrammazione dei fondi
strutturali comunitari disposta con il Piano
d’Azione Coesione dello scorso 15
dicembre 2011 del Ministro per la
Coesione Territoriale.
Le regole sono state fissate dal ministro
dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e il ministro per la Coesione
Territoriale, con un decreto attuativo delle
norme introdotte in materia dal Dl 70/2011
(convertito, con modificazioni, dalla Legge
106/2011), approvato dalla Conferenza
Stato Regioni nella seduta del 10 maggio
2012.
Chi può essere assunto – Secondo la
definizione della Commissione europea, è
un lavoratore “svantaggiato”: chi non ha
un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi; chi non possiede un
diploma di scuola media superiore o
professionale; i lavoratori che hanno
superato i 50 anni di età; chi vive solo con
una o più persone a carico; i lavoratori
occupati in professioni o settori
caratterizzati da un tasso di disparità
uomo-donna (che risultano da apposite
rilevazioni Istat); chi è membro di una
minoranza nazionale.
Sono definiti “molto svantaggiati”, invece, i
lavoratori privi di impiego regolarmente
retribuito da almeno 24 mesi.
Il bonus per ogni unità lavorativa è
calcolato sulla differenza tra il numero dei
dipendenti a tempo indeterminato, rilevato
mensilmente, e quello dei lavoratori a
tempo indeterminato mediamente
occupati nei dodici mesi precedenti alla
data dell’assunzione. Per le assunzioni
con contratto di lavoro a tempo parziale, il
credito spetta in proporzione alle ore
prestate rispetto a quelle previste dal
contratto nazionale.
Ogni Regione stabilirà termini e modalità
di fruizione con decreto dirigenziale,
adottato entro 30 giorni dall’entrata in
vigore del citato provvedimento attuativo
della legge.
Per accedere al beneficio, gli interessati
dovranno inoltrare apposita istanza alla Regione competente che successivamente comunicherà
l’ammissione al bonus, nei limiti delle
risorse disponibili stanziate.
I 142 milioni di euro stanziati risultano così
ripartiti tra le 8 Regioni del Mezzogiorno:
Abruzzo 4 mln; Molise 1; Basilicata 2;
Campania 20; Calabria 20; Puglia 10;
Sicilia 65; Sardegna20.
Il credito d’imposta è utilizzabile
esclusivamente in compensazione,
attraverso il modello F24, a partire dalla
data di comunicazione dell’accoglimento
dell’istanza ed entro due anni dalla data di
assunzione.
Il bonus, inoltre, deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta nel corso del quale è
riconosciuto e non concorre a formare il
reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne’ il
valore della produzione, ai fini dell’Irap.