(A firma di Ernesto Placidi, Direttore provinciale Patronato Acli) –

Il decreto legge 201/2011, convertito
in Legge 214/2011, noto come decreto
“Salva Italia”, varato dal Governo
Monti alla fine dell’anno 2011, si
articola attorno a grandi numeri,
finalizzati in parte ad incrementare le
entrate fiscali, e in parte a ridurre la
spesa pubblica.
La manovra ha la sostanziale finalità
di perseguire i seguenti obiettivi:
riequilibrio strutturale dei conti
pubblici, per ridurre rapidamente il
peso del debito; creazione di
condizioni per consentire la ripresa
dello sviluppo economico del Paese.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, la
manovra ha disposto una serie di
provvedimenti. Fra questi, i più caldi
sono l’anticipazione, dal 2012
dell’IMU (Imposta municipale propria)
già prevista a partire dal 2014 in
sostituzione dell’Ici, che graverà
anche sulla prima casa, e le modifiche
del sistema pensionistico volto a
ritardare l’età di pensionamento.
In quest’articolo, svolgerò degli
approfondimenti su quella parte della manovra che ha riguardato
l’introduzione di norme di riforma del
sistema previdenziale, e del sistema
pensionistico in particolare, sul quale il
Governo è intervenuto ritardando l’età del pensionamento, con
provvedimenti particolarmente severi
per le lavoratrici del settore privato,
innalzandone l’età pensionabile
secondo una tabella di marcia
piuttosto veloce, (per le lavoratrici del pubblico impiego aveva già provveduto il governo precedente).
Per tutti i lavoratori in generale viene
poi sostituita la pensione di anzianità
(che consentiva di andare in pensione
con soli 35 anni di lavoro, anche se in
combinazione con il compimento di
una determinata età) con la pensione
anticipata, per la quale occorreranno
oltre 41 anni per le donne, e oltre 42
anni per gli uomini.
E’ stato poi esteso a tutti i lavoratori,
privati, pubblici e autonomi, il sistema
di calcolo contributivo a partire dal
2012, anche per coloro che in base
alla legislazione precedente era
previsto il calcolo con il sistema
retributivo.
Per quanto riguarda i lavoratori che al
31 dicembre 2011 avevano maturano i
requisiti per la pensione di vecchiaia e
di anzianità continua ad applicarsi la
previdente disciplina pensionistica e
precisamente nei confronti delle
seguenti categorie:

  • Soggetti che hanno maturato i
    previgenti requisiti (età/anzianità
    contributiva ed eventuale quota) entro
    il 31.12.2011;
  • Donne che, fino al 2015, accedono a
    pensione di anzianità con i requisiti in
    vigore prima del 2008 (57 anni d’età e
    35 di contributi se dipendenti, ovvero
    58 anni e 35 di contributi se autonome)
    optando, al momento del pensionamento, per la liquidazione
    del trattamento secondo le regole del
    calcolo contributivo (c.d. “opzione
    donna”).
    Inoltre, le disposizioni previdenti
    continuano ad applicarsi, entro un
    numero massimo di beneficiari da
    determinare con un decreto attuativo,
    ai soggetti che, sebbene maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al
    31.12.2011, si trovino in una delle
    seguenti condizioni:
    lavoratori collocati in mobilità
    ordinaria sulla base di accordi
    sindacali stipulati anteriormente al
    4.12.2011, e che perfezionino i
    requisiti previdenti entro il periodo di
    fruizione dell’indennità di mobilità;

  • lavoratori collocati in mobilità lunga
    sulla base di accordi collettivi stipulati
    entro il 4.12.2011;
  • lavoratori che, alla data del
    4.12.2011, siano già titolari di
    prestazione straordinaria a carico dei
    fondi di solidarietà di settore, o per i
    quali sia previsto il diritto di accesso ai
    predetti fondi di solidarietà sulla base
    di accordi collettivi stipulati entro la
    medesima data (4.12.2011).
    In quest’ultimo caso i lavoratori in
    esodo dovranno rimanere a carico dei
    fondi fino al compimento dei 59 anni di
    età anche se maturino i requisiti per il pensionamento prima del
    compimento di tale limite di età;
  • lavoratori autorizzati ai versamenti
    volontari sempre in data anteriore al
    4.12.2011;
  • dipendenti pubblici che, alla data del
    4.12.2011, hanno in corso l’istituto
    dell’esonero dal servizio di cui
    all’art.72, commi 1/6 della L.
    133/2008, o ai quali l’esonero risulti
    concesso con provvedimento
    emanato prima della medesima data;
  • lavoratori già compresi nella
    graduatoria dei 10.000 soggetti
    esonerati dal nuovo regine delle
    decorrenze e che perfezionano i
    requisiti dopo il 2011.