(A firma di Ernesto Placidi, Direttore provinciale Patronato Acli) –
La legge 122/2010 ha introdotto, tra le altre novità, il nuovo regime di decorrenza delle pensioni.
Vale a dire che, nei confronti dei soggetti i quali maturano i requisiti per il diritto alla pensione a partire dall’1.1.2011, le precedenti 4 finestre pensionistiche sono sostituite da una sola “finestra mobile” collocata a distanza di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Il vecchio regime (4 finestre pensionistiche) continua di converso ad applicarsi nei confronti dei lavoratori che maturano i requisiti entro il 31.12.2010.
Mentre, per quanto riguarda il regime di pensionamento del comparto scuola nulla viene innovato in ordine al regime di pensionamento, ovvero resta la finestra unica pensionistica decorrente dal primo settembre nel caso di maturazione del requisito contributivo entro il 31 agosto dell’anno e del requisito anagrafico entro il 31 dicembre dell’anno stesso.
Le previdenti disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuano, anche per i diritti maturati dall’1.1.2011, ad applicarsi nei confronti delle seguenti categorie:
A) lavoratori che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30.6.2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
B) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età;
C) nei limiti di 10.000 possibili beneficiari:
lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23.7.1991, n.223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30.4.2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
Lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art.7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.4.2010;
Lavoratori che, alla data del 31.5.2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662.