(A firma di Gaetano Monaco, * Direttore Generale So.g.e.t.) –
L’ingiunzione fiscale consiste nell’intimazione ad adempiere l’obbligo quale titolo esecutivo e in presenza della notifica, entro un termine di 30 giorni, con l’avvertimento che, altrimenti, si procederà all’esecuzione forzata.
La riscossione coattiva fronteggia dunque con elasticità l’esigenza di soddisfare le legittime pretese dell’Ente creditore.
A tal proposito la legge 265/2002 ha realizzato una vera e propria equiparazione tra cartella e ingiunzione fiscale rendendo compatibili con quest’ultima le disposizioni del Dpr 602/1973.
L’Impiego di tutte le procedure (pignoramento, fermo amministrativo, ipoteche, ecc.) con l’utilizzo del personale del concessionario rende l’ingiunzione uno strumento di particolare efficacia.
La tempestività in termini di incasso risponde alle esigenze di “snellezza della procedura” anche in considerazione del fatto che l’Ente titolare dell’entrata può emettere il titolo nell’immediato verificarsi del presupposto.
Minori saranno inoltre i costi di gestione per l’Ente impositore, maggiori gli introiti nelle sue casse e maggiori le risorse da destinare ad altre attività.