(A firma di Ernesto Placidi, Direttore Provinciale ACLI) –
Nel 2008 il Governo ha varato diverse misure di sostegno al reddito di cittadini italiani residenti in Italia, per quanto riguarda la carta acquisti, ed ai residenti in Italia, per quanto riguarda il bonus famiglia.
La carta acquisti viene concessa ai cittadini italiani residenti in Italia che versano in condizione di maggior disagio economico ed è finalizzata all’acquisto prioritario di generi alimentari e per finanziare i costi delle bollette di luce e gas.
La carta si potrà utilizzare anche per ottenere sconti nei negozi convenzionati che aderiscono al programma “Carta Acquisti”, ma non potrà essere utilizzata come strumento di prelevamento di contanti.
Questo strumento si presenta come una comune carta di credito, sulla quale vengono accreditati 40 euro al mese: al primo rilascio al beneficiario viene riconosciuto l’importo di 120 euro, comprensivo delle quote dell’ultimo trimestre dell’anno 2008, successivamente la carta sarà ricaricata all’inizio di ogni mese dispari, di 80 euro, pari all’importo bimestrale accreditabile ed il credito potrà essere speso entro i due bimestri successivi.
Le persone interessate devono far valere un’età superiore a 65 anni o essere genitori con bambini di età inferiore a 3 anni..
I destinatari devono anche var valere contemporaneamente i seguenti requisiti reddituali e patrimoniali: essere soggetto incapiente, vale a dire persona per la quale l’imposta netta ai fini irpef, sia stata pari a zero; disporre di trattamenti pensionistici, ovvero disporre di trattamenti anche non fiscalmente imponibili d’importo inferiore a 6.000 euro che diventano 8.000 se di età superiore a 70 anni, avere un ISEE in corso di validità fino a 6.000 euro.
Inoltre, i destinatari non devono fruire di vitto assicurato a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione, non essere, singolarmente o insieme con l’eventuale coniuge, intestatario di più di un’utenza elettrica e del gas ad uso domestico.
Sono esclusi, inoltre, dal beneficio i proprietari di più di un immobile ad uso abitativo con quota superiore al 25% o proprietari d’immobili non ad uso abitativo con una quota superiore al 10%, i proprietari di più di un autoveicolo e i titolari di un patrimonio mobiliare (depositi bancari, postali, BOT, ecc.) per un ammontare superiore a 15.000 euro.
Il bonus straordinario per famiglie, al contrario della carta, è destinato a nuclei familiari con redditi da pensione o lavoro imponibili ai fini IRPEF.
È opportuno sottolineare che i redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente possono essere conseguiti esclusivamente dai soli familiari a carico del richiedente e dal coniuge non a carico, ciò sta a significare che i richiedenti o i familiari a carico iscritti negli elenchi nominativi dei commercianti, artigiani e coltivatori diretti, in modo abituale, sono esclusi dal beneficio.
Il bonus è stato previsto, per il solo anno 2009, dalla legge del 29 novembre 2008, n. 185, ai soggetti residenti, quindi, anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari componenti di un nucleo familiare a basso reddito.
Per nucleo familiare si intende una inedita “famiglia fiscale” i cui unici componenti da prendere in considerazione sono, il dichiarante, i figli e gli altri familiari a carico e il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico.
La misura del benefico è di 200 euro nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti il nucleo familiare, con reddito non superiore a 15.000 euro, di 300 euro per il nucleo familiare di due componenti, con reddito non superiore a 17.000 euro; di 450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, con reddito non superiore a 17.000 euro; di 500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti, con reddito non superiore a 20.000 euro; di 600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti con reddito non superiore a 20.000 euro, fino ad arrivare a 1.000 euro per i nuclei familiari con componenti con portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della legge 104/92, con reddito familiare complessivo non superiore a 35.000 euro.
Il bonus è richiesto ai sostituti d’imposta, presso cui il richiedente presta attività di lavoro dipendente o all’ente pensionistico che eroga la pensione, entro il 31 gennaio 2009, se il beneficio è richiesto in relazione del numero complessivo di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007, mentre, in relazione del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno d’imposta 2008, la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2009.
Qualora i sostituti d’imposta non dovessero erogare il bonus, deve essere presentata una nuova domanda all’agenzia delle entrate entro il 31 marzo per i redditi e nuclei familiari riferiti all’anno d’imposta 2007, se il bonus si riferisce al periodo d’imposta 2008, la richiesta deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi ovvero entro il 30 giugno 2009 per i soggetti esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi.