(A firma di Michele Troianiello) –

Questo è lo slogan della nuova campagna Inail dedicata alla assicurazione contro gli infortuni domestici.
Oggi il numero degli infortuni registrati in ambito domestico è purtroppo ancora molto elevato. Le cause di questi incidenti vanno ricercate nella disinformazione, nel comportamento imprudente, negli spazi inadeguati, nel crescente numero di elettrodomestici, nell’uso non accorto di farmaci e di prodotti per l’igiene.
Il fatto è che le casalinghe sono spesso responsabili di alcune categorie vulnerabili: bambini, anziani e disabili, la cui cura può abbassare il livello di attenzione e di conseguenza aumentare l’esposizione al rischio.

L’ASSICURAZIONE
Il nostro Stato ha promosso una serie di iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori domestici attraverso due strumenti:

  • la prevenzione delle cause degli infortuni nelle abitazioni;
  • l’istituzione di una forma assicurativa contro i rischi derivanti da lavoro svolto in ambito domestico.

Si tratta sostanzialmente di una polizza “grandi rischi” che tutela contro gli incidenti di una certa gravità.
Con la Legge n. 493 del 3 dicembre 1999 lo Stato italiano ha riconosciuto per la prima volta il valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico. Dal 1° marzo 2001 è diventata obbligatoria l’iscrizione presso l’INAIL di una o più persone dello stesso nucleo familiare che hanno queste caratteristiche:

  • un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
  • svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti la famiglia e dell’ambiente in cui dimora;
  • non sono legate da vincoli di subordinazione;
  • prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale.

CHI SI DEVE ASSICURARE?
Rientrano tra i soggetti assicurabili:

  • i pensionati, che non hanno superato i 65 anni;
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia;
  • coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono in attesa di prima occupazione);
  • gli studenti che, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza, svolgono attività in ambito domestico;
  • il lavoratore in cassa integrazione guadagni (CIG);
  • il lavoratore in mobilità;
  • i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia). Non sono soggette all’obbligo assicurativo le persone di età inferiore ai 18 anni e quelle che hanno superato i 65.

LA SANZIONE
Dal 2005 a tutti coloro che hanno i requisiti di assicurabilità previsti dalla legge n. 493/99 e non pagano il premio, sarà richiesta dall’Istituto la sanzione prevista dalla legge, graduata in relazione al periodo di inadempimento e comunque in misura non superiore al premio stesso (euro 12,91).

OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE
Oggetto dell’assicurazione sono esclusivamente gli infortuni avvenuti in occasione ed a causa del lavoro prestato in ambito domestico: cioè avvenuti nell’abitazione nella quale dimora la famiglia dell’assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).
È considerata alla pari dell’abitazione in cui dimora il nucleo anche la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze, purché si trovi sul territorio nazionale. Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni avvenuti per attività connesse ad interventi di piccola manutenzione (a titolo esemplificativo: idraulica, elettricità, etc.) che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine di ricorrere al “fai da te”.
Anche gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici (cani, gatti, pappagallini, conigli, criceti…) sono coperti dall’assicurazione.

IL RISARCIMENTO
Si ha diritto al risarcimento solo se l’invalidità permanente subita è pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006. A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte.
Non sono indennizzati gli infortuni:

  • dai quali derivi esclusivamente unainvalidità temporanea;
  • che danno origine ad una invalidità permanente inferiore al 27%;
  • avvenuti fuori dal territorio nazionale;
  • avvenuti in ambiente domestico, ma conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico.

IL COSTO DELL’ASSICURAZIONE
Solo il pagamento del premio, o l’autocertificazione di esonero, in caso di pagamento da parte dello Stato, danno diritto alla liquidazione della rendita.
Il costo annuale dell’assicurazione (detto “premio”) è fissato in 12,91 euro , non frazionabili su base mensile ed è deducibile ai fini fiscali.
È a totale carico dello Stato il premio di coloro che presentano entrambi i seguenti requisiti:

  • possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;
  • fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

L’ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario pagare il premio utilizzando lo specifico bollettino di pagamento (intestato a INAIL Assicurazione infortuni domestici, P.le G. Pastore, 6 – 00144 Roma) da ritirare presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Federcasalinghe, Moica, Scale UGL) ed i Patronati.
I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato si iscrivono presentando alle Sedi dell’INAIL una autocertificazione, il cui modello può essere ritirato presso le Sedi INAIL, le Associazioni delle casalinghe, i Patronati e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi; tale modello può essere anche “scaricato” dal sito Internet dell’INAIL. Le persone già iscritte riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera da parte dell’INAIL con il bollettino di pagamento precompilato con i loro dati e l’importo da versare.
Il versamento del premio dovrà essere effettuato ogni anno entro il 31 gennaio e solo se permangono i requisiti. Per coloro che sono esonerati dal versamento del premio è previsto il rinnovo automatico dell’assicurazione, con l’obbligo di denunciare all’INAIL solo il venir meno di uno dei requisiti assicurativi o reddituali, entro i successivi 30 giorni. Coloro che compiono il 65° anno di età nel corso dell’anno, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, devono pagare il premio assicurativo di 12,91 euro e risultano assicurati fino al 31 dicembre dello stesso anno.

CHE COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO
Nel caso che si verifichi un infortunio domestico occorre rivolgersi, secondo necessità, ad un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, precisando che si tratta di infortunio domestico.
A guarigione clinica avvenuta:

  • se il medico ritiene che dall’infortunio sia derivata un’invalidità permanente pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006
  • se l’interessato è in regola con il pagamento del premio
  • se l’interessato possedeva i requisiti di assicurabilità (età, reddito, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo disubordinazione, svolgimento gratuito dell’attività) anche al momento dell’infortunio l’interessato stesso deve presentare all’INAIL domanda per la liquidazione della rendita.

Nel caso in cui dall’infortunio domestico derivi la morte dell’assicurato, se sussistono i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio, la domanda per la liquidazione della rendita deve essere presentata all’INAIL a cura dei superstiti.

LA RENDITA
Se dall’infortunio domestico deriva un’inabilità al lavoro pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006, viene corrisposta all’assicurato una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria.
La rendita oscilla da un minimo di 148,33 euro, per inabilità del 27%, ad un massimo di 1030 euro, per inabilità del 100%.
La rendita è esente da oneri fiscali: come tutte le rendite INAIL non va perciò inserita nella dichiarazione dei redditi.
A decorrere dal 17 maggio 2006, nel caso in cui dall’infortunio derivi, direttamente o successivamente, la morte dell’assicurato, viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La somma totale delle rendite erogate ai superstiti non può superare l’intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industriale che è pari 1.030 euro.

COME SI RISCUOTE LA RENDITA
Gli interessati possono scegliere che la rendita sia pagata – come tutte le rendite INAIL – in uno dei seguenti modi:

  • presso un Ufficio postale o in Banca;
  • mediante accredito in c/c postale o bancario;
  • mediante accredito su libretto di risparmio postale o bancario.

INFORMAZIONI
Tutte le informazioni possono essere richieste:

  • Chiamando il numero verde 803.164;
  • sul sito Internet www.inail.it;
  • presso tutte le Sedi INAIL;
  • presso le Associazioni delle Casalinghe: Federcasalinghe 06 68805326; 06 6876065 Movimento Italiano Casalinghe – MOICA 030 2006951; 06 51606044 Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee – SCALE UGL 06 32482242 lun. merc. ven. dalle ore 10 alle ore 12.00 ed i Patronati.