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La Commissione europea ha adottato un regolamento sulla composizione e l’etichettatura degli alimenti dedicato alle persone intolleranti al glutine. L’entrata in vigore è prevista indicativamente per gennaio 2012 e comporterà con ogni probabilità significative variazioni sulla denominazione degli alimenti per i celiaci e le relative definizioni in etichetta. I contenuti più salienti del documento possono essere sintetizzati come segue: definizioni e limiti dei prodotti senza glutine; materie prime consentite per la produzione di alimenti senza glutine e l’utilizzo dell’avena nella produzione di alimenti senza glutine.
Il nuovo Regolamento europeo definisce “senza glutine” i soli prodotti con contenuto in glutine inferiore ai 20 ppm. Il Regolamento introduce un elemento innovativo consentendo la definizione “senza glutine” anche ai prodotti destinati al consumatore generale, che rispettino comunque il limite di 20 ppm. Altro elemento innovativo introdotto dal Regolamento è la definizione “very low gluten”, che potrà essere riportata sulle confezioni dei prodotti dietetici a 21-100 ppm di glutine. Importante novità anche sul fronte delle materie prime consentite per la produzione di alimenti senza glutine. Finora, in Italia, i prodotti dietetici dovevano rispettare, oltre il limite dei 20 ppm, anche il divieto di utilizzo di materie prime contenenti all’origine glutine.
Il Regolamento sancisce, invece, che possono essere definiti “senza glutine” anche i prodotti ottenuti con l’impiego di materie prime derivanti da cereali vietati, purché garantiscano un contenuto in glutine < 20 ppm nel prodotto finito.