(A firma di Ernesto Placidi, Direttore Provinciale Acli) –

Con l’art. 22 ter, comma 1 del decreto legge del 01.07.2009 n.78, convertito in legge del 03.08.2009 n.102, è stato definitivamente decretato l’innalzamento, a partire dall’01.01.2010, dell’età per il pensionamento di vecchiaia delle donne nel pubblico impiego. è, tuttavia, salvaguardato il diritto per coloro che maturano l’età previgente e minimo contributivo entro la data del 31.12.2009.
Tale innalzamento si è reso necessario per dare attuazione interna ai precetti contenuti nella sentenza della corte di giustizia delle comunità europee del 13 novembre 2008.
Con la suddetta sentenza è stato censurato l’ordinamento previdenziale del pubblico impiego italiano nella parte in cui, mantenendo un’età differente tra uomini e donne nell’accesso a pensione di vecchiaia, comportava una asserita violazione della normativa comunitaria in tema di parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici.
la norma dispone:
1. l’innalzamento a 61 anni, a decorrere dall’1.1.2010, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (INPDAP e IPOST), del requisito anagrafico minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia da liquidarsi sia nel sistema retributivo sia in quello contributivo;
2. l’ulteriore innalzamento a 62 anni per il biennio 2012/2013, a 63 anni per il biennio 2014/2015, a 64 anni per il biennio 2016/2017 ed a 65 anni a decorrere dall’1.1.2018 in poi.
il regime delle decorrenze delle pensioni di vecchiaia rimane invariato per i diritti maturati a partire dall’1.1.2008 in poi, ovvero per chi matura i requisiti entro il primo trimestre dell’anno, la finestra è fissata al 1° luglio, per chi li matura nel secondo trimestre, la finestra è al 1° ottobre, la finestra è al 1° gennaio dell’anno successivo per chi matura i requisiti nel 3° trimestre, infine, la finestra è fissata al 1° aprile sempre dell’anno successivo per chi matura i requisiti nel 4° trimestre.
la validità di questa finestre è provvisoria fino al 2011 nella attesa di una nuova disciplina a regime.
La norma di salvaguardia rende inoperative le nuove disposizioni sull’innalzamento dell’età nei confronti del personale appartenente alle forze armate, al corpo della guardia di finanza, delle forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria, corpo forestale dello stato) ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco, percio’ vengono salvaguardate le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165.
In estrema sintesi, l’innalzamento dell’età per il diritto alla pensione di vecchiaia interesserà le donne iscritte all’INPDAP ed all’IPOST, a forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, si presume che le donne dipendenti pubbliche dell’INAIL e dell’INPS non subiranno l’aumento.