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Se la conversione in legge del decreto incentivi ha ridisegnato le regole della riscossione fiscale, con la manovra correttiva non è azzardato parlare di riforma strutturale. Qualora infatti venisse approvata in tutte le sue parti, avrà ripercussioni forti sugli Enti, sulle persone fisiche e sulle Società.
Il decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni ‘urgenti tributarie e finanziarie’, ha modificato nonché introdotto nuove norme in materia di riscossione fiscale. L’intento del legislatore è quello di potenziare e razionalizzare la riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria. La conversione in legge, L. 22 maggio 2010, n. 73, ha lasciato immutato il quadro giuridico disegnato dal decreto: dall’obbligatorietà della gara per l’affidamento del servizio di riscossione alle ipoteche, dalla certificazione dell’avvenuto pagamento ai nuovi limiti di capitale per le società iscritte all’albo.
Lo stesso discorso, per ora, non è riferibile alla manovra correttiva, che è ancora al vaglio delle Commissioni Parlamentari. L’iter legislativo è dunque appena iniziato ma, come dicevamo sopra, si delinea una riforma di tipo strutturale, che investe diversi settori della società. Abolizione degli enti inutili, minori trasferimenti statali alle Regioni, Province e Comuni, partecipazione delle amministrazioni comunali nella lotta all’evasione, accelerazione dei tempi di riscossione fiscale nonché del contenzioso tributario. Questi sono solo alcuni dei temi, sui quali la manovra anti-crisi intende legiferare e che di seguito approfondiamo.
La manovra correttiva
Come già detto, la manovra correttiva (disegno di legge 78/2010) in fase di conversione in legge nel momento in cui viene pubblicato questo articolo e quindi oggetto di possibili modifiche, investe diversi campi della realtà, influenzandone determinati aspetti fino a stravolgerne, in alcuni casi, l’originaria impostazione. Non fa eccezione il mondo della riscossione delle entrate degli enti locali. Sono cinque i nodi fondamenti: l’accelerazione dei tempi di riscossione; l’accelerazione del contenzioso tributario; le novità per quanto riguarda i fallimenti; la nuova sinergia tra ente locale e fisco e, infine, l’introduzione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata. Bisogna in ogni caso sottolineare di nuovo che il testo della manovra è al vaglio delle Commissioni parlamentari, per cui potrebbe essere modificato in alcune parti.
La riscossione accelera i tempi
Le imposte sui redditi e l’Iva accertate dovranno essere pagate entro il termine per la proposizione del ricorso, pena l’avvio della procedura esecutiva. Il che significa che l’avviso di accertamento notificato dall’ufficio diventerà titolo esecutivo e conterrà l’obbligo di adempiere senza essere accompagnato dalla cartella di pagamento. La manovra correttiva ha stabilito anche i tempi di questa rivoluzione, perchè di questo si tratta: le nuove norme si applicheranno fra poco più di un anno, e cioè a partire dai provvedimenti notificati dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi.
L’avviso di accertamento e il relativo provvedimento sanzionatorio dovranno contenere anche l’intimazione ad adempiere al pagamento delle somme richieste, eventualmente in via provvisoria e graduale qualora l’atto venisse tempestivamente impugnato. Nel caso in cui la pretesa dell’ufficio cambiasse dopo la notifica dell’accertamento, l’intimazione ad adempiere dovrà essere contenuta dal successivo provvedimento, da notificare al contribuente anche con raccomandata. Quest’ultimo avviso di accertamento diventerà esecutivo al momento della notifica e conterrà l’avviso che, trascorsi trenta giorni dal termine ultimo di pagamento, in deroga alle norme sull’iscrizione al ruolo, il carico sarà affidato all’agente della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Nel caso in cui la società di riscossione non proceda entro un anno dalla notifica di accertamento per attivare l’espropriazione forzata dovrà preventivamente notificare l’avviso di mora previsto dall’art. 50 del dpr 602/73. Pena decadenza, comunque l’espropriazione dovrà essere avviata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento si è reso definitivo. La dilazione del pagamento ottemperata dall’art. 19 del dpr 602/73 potrà essere concessa solo dopo l’affidamento del carico, mentre in caso di ricorso potrà operare la sospensione amministrati-va.
Nel caso in cui la norma che prevede la possibilità di notificare tramite la Pec, la posta elettronica certificata, la riscossione guadagnerà due mesi, passando dagli attuali cinque a tre i mesi necessari a notificare i ruoli emessi.
I vantaggi che l’erario potrà trarre da questa operazione di semplificazione e razionalizzazione vengono stimati in circa 35 milioni di euro già a partire dal 2011.
Tempi brevi per il contenzioso
L’accelerazione dei tempi della riscossione produce anche una contrazione degli atti impugnabili e dunque un’accelerazione del contenzioso tributario.
L’accoglimento della sospensione abbrevierà anche i termini del processo tributario: il giudice di primo grado, infatti, con il provvedimento che accoglie l’istanza di sospensione, dovrà fissare la data dell’udienza, che non potrà superare i successivi trenta giorni.
Tempi stretti per i fallimenti
Saranno solo 15 i giorni di tempo a partire dall’accettazione dell’incarico per effettuare la comunicazione dell’intervenuta procedura concorsuale.
La possibilità di notifica via Pec si estende anche ai fallimenti. Nella velocizzazione della riscossione, dunque, saranno coinvolti anche i curatori fallimentari, che dovranno attivarsi tempestivamente per comunicare all’erario i darti necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Sinergia tra Fisco e Comuni
I comuni saranno protagonisti della lotta all’evasione fiscale. Grazie al dl 78/2010. l’attività di segnalazione alle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Inps sarà premiata con un 33% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo. I comuni con più di cinquemila abitanti dovranno istituire, se non ancora fatto, il consiglio tributario che delibererà anche in merito all’agenzia del territorio. Gli enti locali con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, invece, dovranno riunirsi in un consorzio per costituire il consiglio tributario. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, un provvedimento del direttore delle Entrate stabilirà le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti, nonchè ulteriori forme di partecipazione degli enti all’accertamento fiscale e contributivo.
Nasce “l’Anagrafe Immobiliare Integrata”
Entro settembre l’Agenzia del Territorio concluderà le attività di individuazione dei fabbricati non censiti.
I titolari dei diritti reali avranno tempo fino al 31-12-2010 per procedere all’accatastamento: passato questo termine, il Territorio attribuirà una rendita presunta e svolgerà le necessarie attività di accertamento.
Dal 1° gennaio 2011, infatti, sarà operativa ‘l’Anagrafe Immobiliare Integrata’, gestita dall’Agenzia del Territorio che, andando a integrare le banche dati esistenti, classificherà ogni immobile individuando il titolare.