(A firma di di Mirco Gazzera) –

Il redditometro è uno strumento di accertamento fiscale, applicabile alle persone fisiche (privati, imprenditori, professionisti), che si fonda su un principio in apparenza molto semplice: il possesso di certe tipologie di beni presuppone che il contribuente consegua un determinato reddito, in quanto esiste una correlazione tra beni e spesa, per il loro acquisto e per il mantenimento, la quale deve trovare copertura con un reddito dichiarato adeguato. In altre parole, se si è proprietari di una casa e di un automobile, si sosterranno sicuramente delle spese, relative a questi beni (spese condominiali, di assicurazione, per il carburante, etc.), quindi il reddito dichiarato dovrà essere adeguato al tenore di detti costi.
Il nuovo redditometro si distinguerà dalla versione precedente in quanto:

  • considererà 4 categorie di beni indice (alcuni già previsti dal “vecchio” redditometro, altri di nuovo inserimento):


  • – abitazioni: con particolare attenzione al possesso di una casa, ai canoni di locazione, alle spese di gestione per utenze, agli interessi passivi su mutui e agli interventi di ristrutturazione edilizia;

    – mezzi di trasporto: soprattutto auto di lusso, minicar, noleggi/leasing di autovetture, imbarcazioni ed aerei;

    – tempo libero: in particolare l’effettuazione di viaggi turistici e l’iscrizione a centri benessere e club esclusivi;

    – altre spese: stipula di polizze assicurative, investimenti finanziari, iscrizione di familiari a scuole private;

  • sarà applicabile con uno scostamento tra reddito accertato (determinato con l’utilizzo del redditometro) e reddito dichiarato dal contribuente (al lordo delle detrazioni di imposta), almeno pari al 20% (nella precedente versione lo scostamento minimo richiesto era del 25%), calcolato sul reddito accertato. Inoltre non sarà più necessario che lo scostamento si verifichi per 2 periodi di imposta, come previsto dal “vecchio” redditometro, ma sarà sufficiente un solo anno di reddito “anomalo”, rispetto alle spese per i beni indice che ho elencato sopra, per legittimare un accertamento fiscale;

  • una volta verificato il presupposto per l’applicazione (scostamento tra reddito accertato e dichiarato almeno pari al 20%) terrà conto, per quantificare la maggiore imposta dovuta, di tutte le detrazioni previste dal Testo Unico (es. quelle per i familiari a carico, per le ristrutturazioni edilizie, etc.);

  • almeno per quanto finora dichiarato, terrà maggiormente conto della situazione familiare, derivante dal matrimonio, ma anche da rapporti di fatto. E questo è sicuramente uno dei punti critici dello strumento “redditometro”, nella misura in cui, analizzando il reddito conseguito da un singolo soggetto, non tiene conto della circostanza che le spese per i beni indice sono normalmente sostenute, in ambito familiare, con il contributo finanziario di tutti i componenti della famiglia. Di conseguenza sarebbe quest’ultima la dimensione corretta da analizzare.


  • Dopo questa “breve carrellata” sulle novità che la manovra correttiva apporterà al redditometro, qualche considerazione generale. Uno degli aspetti più contestabili, relativi allo strumento, è sicuramente la scarsa trasparenza mostrata finora dall’Agenzia delle Entrate sul meccanismo, sicuramente eccessivamente complesso, di applicazione del redditometro.
    A questo proposito, l’iniziativa di creare un software, fruibile a tutti su internet, per applicare il redditometro alla propria situazione reddituale e patrimoniale, consentendo al contribuente di calcolare da solo il proprio reddito da redditometro, per scoprire l’eventuale non congruità ad esso, è sicuramente una proposta molto utile.

    È anche vero che, il reddito derivante dal redditometro, a differenza di quello che origina dall’applicazione degli studi di settore (strumento di accertamento riservato al mondo delle imprese e delle professioni), non consente eventuali adeguamenti volontari. In altre parole, anche se io utilizzo il software che si è proposto di creare, per valutare il mio reddito dichiarato rispetto a quello derivante dal redditometro, nel momento in cui scopro l’esistenza di una non congruità non potrò fare molto. Potrò al massimo, cercare di mettermi al riparo da un eventuale futuro accertamento del Fisco, raccogliendo e conservando già da ora la documentazione che potrò utilizzare a mia difesa, una volta ricevuto l’accertamento.
    In conclusione, al di là dei facili slogan, il redditometro è sì uno strumento utile a scovare l’evasione, ma, anche nella sua versione rinnovata, sconta l’esistenza di una forte incertezza nella sua applicazione che comporta un numero elevato di ricorsi, da parte dei contribuenti, ed un aggravamento del contenzioso tributario che non può che gravare sul bilancio pubblico.

    Inoltre, come sostiene Sergio Luciano in un articolo pubblicato su “Italia oggi”, l’efficacia del redditometro rischia di essere molto ridimensionata, nella misura in cui i contribuenti evasori prendano a riferimento il reddito derivante dall’applicazione del redditometro come soglia minima di reddito da dichiarare per mettersi così al riparo da eventuali futuri accertamenti fiscali.
    Non sarà quindi il redditometro a eliminare la piaga dell’evasione in Italia.