(A firma di Ernesto Placidi) –
Le novità più significative, è bene ricordarlo, sono stabilite dalla Legge n.247 sulle “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, pubblicata lo scorso 29 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale.
Le più importanti riguardanol’accesso alle pensioni, peggiorativo per le vecchiaia migliorativo per le anzianità, inoltre nella legge sono contenute molte altre norme trale quali le più significative risultano essere quelle relative all’aumento dell’indennità di disoccupazione.
Fino al 31 dicembre del 2007 si andava in pensione di vecchiaia a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile o dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi; quindi nel caso di una donna, con il requisito contributivo raggiunto e 60 anni nel mese di febbraio 2007, prima della riforma, la pensione di vecchiaia decorreva dal 1° di marzo.
Dal 2008 arrivano le “finestre d’uscita”, ossia fra il mese di compimento dell’età pensionabile e la decorrenza della pensione, non c’è più continuità: viene spostata in avanti la data della pensione da due a otto mesi, a seconda della pensione liquidata e della data di nascita.
Per esempio, prendiamo il caso di due donne, una dipendente e l’altra commerciante, che compiono 60 anni ad aprile del 2008, prima sarebbero andate entrambe in pensione a partire dal 1° maggio 2008, oggi, con le nuove norme, la lavoratrice dipendente potrà ricevere la pensione di vecchiaia a partire dal 1° ottobre 2008, mentre la commerciante riscuoterà la pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2009.
Questa insufficiente e inadeguata informazione, se non sanata al più presto, può determinare situazioni molto delicate: pensiamo ad un lavoratore che ha dato la lettera di preavviso per dimissioni e solo alla fine scopre che la pensione non avrà inizio dal mese successivo ma dovrà attendere 5, 6, 7 o addirittura 8 mesi!
È necessario ed urgente superare questo “vuoto” normativo che si è creato di fatto tra la data di compimento dell’età pensionabile e l’apertura delle finestre d’uscita.