(A firma di E. Cerritelli e L. Di Fabrizio,avvocati) –
L’argomento in esame necessiterebbe di ampio spazio per poter trovare una esauriente trattazione. Si cercherà, comunque, di offrire una illustrazione di massima dei regimi patrimoniali familiari consentiti dall’ordinamento italiano.
Con la riforma del 1975 è stata equiparata, sul piano dei rapporti economici, la posizione dei coniugi mediante l’introduzione del regime patrimoniale di comunione dei beni. L’istituto rappresenta una soluzione ordinaria ed “automatica” per i neo-coniugi, sempre che al momento della celebrazione del matrimonio essi non scelgano in modo esplicito un regime differente. Oltre alla citata comunione legale esistono,infatti, altre due soluzioni introdotte nel codice : la comunione convenzionale e la separazione dei beni.
Passiamo ora ad analizzare i singoli istituti.
Comunione di beni.
La comunione dei beni rappresenta, in mancanza di diversa pattuizione, il regime “normale” ed automatico. Il legislatore ha inteso in tal modo realizzare al meglio il dettato Costituzionale e garantire la parità dei coniugi.
La comunione legale non è però una comunione universale, non comprende tutto quanto appartiene a ciascun coniuge. La norma indica, infatti, cosa possa entrare in comunione e cosa no: in linea generale, seguendo sommariamente il codice, può dirsi che entrano in comunione tutti i beni acquistati dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ( Fanno parte della comunione ad esempio , l’appartamento, l’auto, il mobilio ecc.), i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge e le aziende gestite da entrambe i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Si precisa inoltre che rientrano nella comunione i beni pervenuti dopo il matrimonio anche se acquistati con il denaro di uno solo dei due coniugi, a meno che tale denaro non si sia reso disponibile a seguito di una vendita o di una permuta con beni di esclusiva proprietà. Tale provenienza va dichiarata nell’atto di acquisto, altrimenti tali beni cadono in comunione
Non sono compresi nella comunione, invece, i beni personali e quelli pervenuti ad uno dei coniugi per donazione o eredità, oppure ancora quelli acquisiti prima della data delle nozze.
L’amministrazione ordinaria dei beni comuni può essere compiuta da uno solo dei coniugi, senza il necessario consenso dell’altro, mentre l’amministrazione straordinaria necessita dell’assenso di entrambi, allorquando essa comporti una “modifica in peius” della consistenza patrimoniale.
La comunione dei beni può essere sciolta in qualunque momento, per volontà dei coniugi o come conseguenza di una serie di fatti estintivi del matrimonio (morte di uno dei coniugi, divorzio, annullamento del matrimonio)
Comunione convenzionale.
Può accadere che i coniugi scelgano non di escludere il regime di comunione ma di regolarlo diversamente, optando appunto per la comunione convenzionale. Tale forma ,prevista dalla legge, ha un carattere convenzionale in quanto è il risultato della volontà espressa dalle parti , trasfusa in un atto notarile. La stipula di tale atto è volta a disciplinare in modo dettagliato le categorie di beni da assoggettare o meno alla comunione , fermo restando il principio che l’amministrazione della comunione spetta ad entrambi i coniugi con i medesimi poteri in ordine all’amministrazione dei beni in comproprietà e che le quote spettanti ai coniugi devono essere eguali e quindi pari al 50%. In ogni caso sono esclusi dalla comunione i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge, quelli che occorrono per lo svolgimento di una professione, i beni ottenuti a titolo di risarcimento di un danno e la pensione ottenuta per perdita totale o parziale di capacità lavorativa.
Separazione dei beni.
Qualora i coniugi scelgano tale regime patrimoniale ne devono fare espressa dichiarazione al momento della celebrazione delle nozze o anche successivamente; in tale ultimo caso però occorrerà un atto pubblico da trascrivere sul certificato di matrimonio. In tal modo ciascun coniuge conserva il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Una volta scelto il regime di separazione, per ottenere la cointestazione di un bene occorrerà esplicitamente dichiarare all’atto dell’acquisto tale volontà, precisando anche la quota di comproprietà da assegnare ad entrambi i coniugi.