(A firma di redazione) –
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ripristinato il 27 Aprile il Fondo di Solidarietà che permette ai cittadini in difficoltà di sospendere il pagamento dell’intera rata del mutuo della prima casa per un periodo massimo di 18 mesi. Si tratta di un aiuto che permette alle famiglie in difficoltà di organizzare le proprie spese sistemando i propri conti.
I fondi stanziati saranno utilizzati per sostenere i costi degli interessi maturati sul debito complessivo durante tutto il periodo di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
I nuovi criteri previsti dalla legge e dal regolamento del Fondo prevedono che la sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
Per beneficiare del fondo di solidarietà per i mutui prima casa i mutuatari, tramite gli istituti di credito o gli intermediari finanziari, devono ottenere il nulla osta da parte della Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici nonché la società del Mef che gestisce il fondo. La richiesta si inoltra telematicamente e sul sito del Tesoro e della Consap con la modulistica da scaricare per presentare la domanda.
Accanto al rifinanziamento, tuttavia, sono stati introdotti nuovi criteri per accedere al provvedimento sospensorio delle rate. I nuovi criteri stabiliscono che le banche possono accettare la richiesta di sospensione in caso di licenziamento da lavoro di tipo subordinato nei tre anni precedenti la richiesta stessa, ad esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa. Rientrano nei criteri stabiliti, oltre ai casi di licenziamento, la morte e il riconoscimento di handicap o invalidità superiore all’ottanta percento.