Site icon Portfoliomagazine

INPDAP – Provvede a molteplici attività nel settore della previdenza e dell’assistenza dei pubblici dipendenti

(A firma di Ernesto Placidi) –

L’INPDAP fu istituito con D.LGS. che potevano protrarsi anche per un
N.479/94 dalla fusione dell’ENPAS, dell’INADEL, dell’ENPDEP e dalle Casse Pensionistiche gestite agli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro. L’INPDAP dal 1° Ottobre 2005, è subentrato nell’amministrazioni statali nell’applicazione degli Istituti Pensionistici, quali, per esempio, riscatto, computo, prosecuzione volontaria ricongiunzione, totalizzazione, ecc., per le domande presentate da quella data in poi ed è subentrata alla liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dalla medesima data.
La novità importante introdotta con l’INPDAP è che tutte le prestazioni pensionistiche dal 1° Ottobre 2005 sono liquidate e pagate in modalità definitiva, contrariamente a quanto si verificava in passato quando i rispettivi Enti che hanno originato l’INPDAP provvedevano a disporre il pagamento provvisorio del trattamento pensionistico.

Per quanto concerne le richieste delle prestazioni, il lavoratore dipendente è tenuto a presentare la domanda con tutti i documenti di rito sia alla sede provinciale INPDAP sia all’Amministrazione presso cui presto l’attività lavorativa, per questi adempimenti gli Enti di Patronato sono soggetti abilitati dalla legge a predisporre e seguire l’iter della richiesta di pensione.
L’amministrazione pubblica una volta ricevuta la documentazione è tenuta a trasmettere, all’INPDAP, i dati giuridici ed economici del richiedente la prestazione per via telematica, utilizzando il software dell’INPDAP stesso.
La P.A. solo successivamente è tenuta ad inviare i documenti cartacei sempre all’INPDAP.
Al fine di garantire continuità tra stipendio e pensione è necessario che l’amministrazione pubblica invii almeno 3 mesi prima della decorrenza della pensione tutti gli elementi economici e giuridici per il calcolo della pensione all’INPDAP.

Fino al 1992 l’importo della pensione veniva calcolato con aliquota fra l’80 e il 100%, secondo i vari ordinamenti, applicata su base pensionabile pari all’ultimo stipendio. La retribuzione pensionabile è rimasta quella in vigore nei vari ordinamenti per le quote di pensione fino a tutto il 1992, ma per i periodi successivi sono intervenute 3 importanti modifiche della base pensionabile:

  1. Calcolo della base pensionabile sulla media di un periodo pari a 18 mesi dal 1993 al 1995 e al 66% del periodo temporale dall’inizio del 1996 alla data di decorrenza della pensione;
  2. Rivalutazione delle retribuzioni degli anni precedenti, come avviene per l’INPS;
  3. Retribuzione basata non più sull’ultimo stipendio, ma con inclusione dell’I.I.S. e di tutte le voci accessorie, come nel regime generale.

Riguardo all’aliquote di rendimento, dal 1995 è stato esteso il 2% per ogni anno di anzianità, in sostanza si è concretizzata l’omogeneizzazione dei sistemi previdenziali nel nostro Paese. Inoltre è stato abolito dal 1998, per le quote di pensione, l’arrotondamento per frazione di sei mesi. Prima del 1998, 6 Mesi e un giorno di assicurazione equivaleva a 1 anno di assicurazione.
Ora è valido solo il servizio effettivo e con la L.335/95 è stato anche abolito il bonus di 5 anni, ai fini pensionistici, per le dipendenti pubbliche con figli.
All’11.06.2004 le domande di riscatto contributivo all’INPDAP devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto lavorativo o dalla morte dell’iscritto quando la domanda viene presentata dagli eredi. I periodi che possono essere riscattati sono:

  1. Il diploma universitario di durata di 2 o 3 anni;
  2. Il diploma di laurea;
  3. Il diploma di specializzazione;
  4. Il dottorato di ricerca;
  5. Il congedo di maternità facoltativa al di fuori dal rapporto di lavoro. Questa forma di riscatto secondo l’INPDAP è alternativa a quella del corso di laurea;
  6. Corsi di scuola post-secondaria e Accademia delle Belle Arti;
  7. I periodi di lavoro svolti all’estero in Paesi non legati da convenzioni in materia di sicurezza sociale;
  8. I periodi intercorrenti un rapporto di lavoro e un altro in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei (ricadenti dopo il 31.12.1996);
  9. I periodi non lavorativi nei casi di lavoro a part-time di tipo verticale, orizzontale o ciclico sempre dopo il 31.12.1996.

Dal 12 Luglio 1997 D.LGS. N.184/97, la
prosecuzione volontaria è stata estesa a
tutti i lavoratori iscritti nelle forme
esclusive e sostitutive dell’AGO INPS
(Stato,ENPALS,INPDAI,Fondi Speciali
gestiti dall’INPS, ecc.) ed anche ai
lavoratori autonomi iscritti nella gestione
separata, professionisti e collaboratori
coordinati e continuativi.
Dunque, anche i
diepndenti della Pubblica
Amministrazione sono ammessi, per la
prima volta,alla contribuzione volontaria.
Il versamento dei contributi volontari è
deducibile dal 1.1.2001 ai fini IRPEF, sia
se versati dall’interessato, sia se versati
in favore di familiari a carico.
Fino al
31.12.200 l’importo dei versamenti era
detraibile per un importo massimo di
1291,14 euro(2.500.000£).

Altro
importante argomento che ritengo utile
trattare è quello relativo all’irreperibilità
degli indebiti.
Dal giugno del 2004,
l’INPDAP liquida le pensioni definitive
non più provvisorie e ciò ha sollevato gli
Enti Datori di lavoro da ogni
responsabilità su errori di calcolo o di
diritto alla pensione. Pertanto, le somme
corrisposte e non dovute devono
intendersi irripetibili.
Tuttavia se l’errore è
stato originato da un’errata certificazione
dei dati giuridici ed economici dall’Ente
Datore di lavoro, l’INPDAP deve esperire
azione di rivalsa nei confronti del datore
di lavoro per ottenere il rimborso delle
somme erogate in più e non dovute nei
confronti del pensionato. Mentre, con il
vecchio sistema di liquidazione delle
pensioni, cioè con le pensioni provvisorie
che potevano protrarsi anche per un lasso di tempo notevole, la ripetizione dell’indebito veniva esercitata nei confronti del pensionato proprio perché il relativo trattamento era di per sé soggetto a successivo conguaglio.
Restavano e restano discrezionali le modalità di ripetizione che devono tener conto delle condizioni del pensionato.